CONCESSIONI E PROROGA - CARATTERE ECCEZIONALE
Concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione dell’ampliamento del cimitero Comunale. Contratto di concessione rep. n. 45/2006. Rimodulazione project financing – Realizzazione impianto cremazione – Affidamento gestione servizi cimiteriali – Approvazione perizia di variante n. 3 presentata in data 17.11.2015 al prot. n. 58748 ed integrazione del 27.11.2015 prot. n. 60706. Fascicolo 1951/2018
Prima di verificare la riconducibilità della variante in questione a una delle ipotesi sopra descritte, e opportuno evidenziare come l'attribuzione all'aggiudicatario, mediante variante, di interventi non previsti nell'originario assetto contrattuale configura una deroga del tutto eccezionale al principio dell'affidamento di lavori mediante gara pubblica.
L'eccezionalità di questa evenienza, che di fatto determina una deroga al principio della concorrenza, comporta una rigorosa valutazione della sussistenza delle condizioni previste dalla legge e di una adeguata motivazione che deve essere esplicata nei provvedimenti assunti dalla stazione appaltante. Queste considerazioni sono state condivise dalla giurisprudenza venutasi a creare nella vigenza della Legge Merloni, che ha avuto modo di precisare che "costituisce principio comune, in tema di gare pubbliche, il fatto che, per ricorrere alla trattativa privata, peraltro senza gara informale, e necessario l'accertamento rigoroso dei presupposti per procedere in deroga all'evidenza pubblica, motivi che devono risultare chiaramente dagli atti determinativi della stazione appaltante" (TAR Lombardia, Milano, 3 novembre 2004, n. 5575).
La proroga, anche nell'ambito della concessione prevista dall'art. 19 della L. 109/1994, conserva la sua connotazione di istituto al quale e possibile ricorrere in via del tutto eccezionale, in caso di alterazione dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto delle stingenti ipotesi previste dalla legge. Ipotesi, queste ultime, che, come detto in precedenza, non ricorrono nel caso di specie.
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