Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE TRIENNALE - PROCEDURA SEMPLIFICATA - AMMESSA

TRGA TRENTINO ALTO ADIGE SENTENZA 2021

Va rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso, che i principi di evidenza pubblica vanno attuati in modo proporzionato e congruo alle peculiarità della fattispecie oggetto di interesse, considerando che sul piano normativo sono contemplate procedure alternative (ivi inclusa la procedura negoziata senza pubblicazione del bando), in tutti i casi in cui al confronto concorrenziale ostino fatti oggettivamente impeditivi, in relazione alla sussistenza di presupposti d’ordine obiettivo tali da impedire, se non al prezzo di svantaggi sproporzionati, la ricerca di altre soluzioni basate sul previo espletamento di formali procedure competitive.

In proposito, può citarsi l’art. 2 del DPR n. 296/2005 (recante il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato) che ammette deroghe al ricorso al pubblico incanto quando “in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, il canone complessivo della concessione o della locazione non supera euro 50.000”.

Appare coerente con il suddetto parametro normativo anche la giurisprudenza citata da parte ricorrente (TAR Trieste, sent. n. 235/2017), ove si esclude la possibilità di derogare alle forme di pubblicità proprie del pubblico incanto in ragione delle rilevanti dimensioni dell’area demaniale (oltre 60.000 mq) e della durata temporale della concessione (60 anni).


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