CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO – REMUNERATIVITÀ- VA DETERMINATA CASO PER CASO (164)
L’affidamento di un impianto sportivo, per la centralità del momento della “gestione” (che prefigura come meramente strumentale l’affidamento del bene di proprietà pubblica), assume i caratteri tipici della concessione di servizio pubblico (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 858).
L’art. 164, comma 3, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 prevede che le disposizioni in materia di affidamento di contratti di concessione contenute nella Parte III del codice dei contratti pubblici – ivi comprese quelle sulle modalità dell’affidamento – non trovano applicazione per i “servizi non economici di interesse generale”.
La giurisprudenza ha precisato che la distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato“.
A sua volta il carattere della remuneratività, da apprezzare caso per caso, va accertato facendo applicazione di una serie di indici quali: – la scelta organizzativa stabilita dall’ente per soddisfare gli interessi della collettività, – le caratteristiche dell’impianto, – le specifiche modalità della gestione e relativi oneri di manutenzione, – il regime tariffario (libero ed imposto); – la praticabilità di attività accessorie (la già citata sentenza di questa Sezione n. 858 del 2021) .
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