Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE - REVOCA DELL’INTERA PROCEDURA – NON MOTIVATA - ILLEGITTIMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

L’opportunità di evitare un probabile contenzioso all’esito del quale l’amministrazione possa risultare soccombente può essere, in linea teorica, valida ragione di riesame del provvedimento amministrativo (sicuramente, rilevati vizi di legittimità, per disporne l’annullamento d’ufficio ex art. 21 –nonies l. 7 agosto 1990, n. 24, ma anche), per disporne la revoca (in assenza di vizi di legittimità), ma solo a condizione che appaia ora inopportuna o non conveniente la scelta precedentemente assunta (potendo rientrare tale evenienza nei “sopravvenuti motivi di pubblico interesse” di cui all’art. 21 – quinquies l. n. 241 del 1990; cfr. per una vicenda simile: Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2019, n. 2275), altrimenti comportando una intollerabile cesura nella cura dell’interesse pubblico primario perseguito dall’amministrazione.

Nel caso di specie, per sua espressa dichiarazione, anche successivamente alla sentenza che aveva annullato la prima aggiudicazione e, poi, anche dopo che la commissione giudicatrice aveva rivalutato l’offerta., permaneva inalterato l’interesse dell’Ente ad affidare in concessione l’aeroporto al miglior offerente, sol si voleva, del tutto legittimamente, che l’offerta dell’originaria aggiudicataria fosse rivalutata conformemente alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

Se tale era l’obiettivo dell’Ente, però, la revoca dell’intera procedura di gara eccede la misura, poiché, azzerando l’intera procedura di scelta quando era giunta ad una fase molto avanzata – essendo già stato adottato un primo provvedimento di aggiudicazione che il giudice amministrativo aveva sì annullato ma senza disporre l’esclusione dell’operatore economico, e solo ordinando la rinnovazione di una fase della procedura – ha comportato la ritardata attuazione, o, comunque, il prolungato rinvio (considerati i tempi di una ordinaria procedura di affidamento di concessione) della realizzazione dell’interesse pubblico, che lo stesso Ente aveva riconosciuto nella valorizzazione dello scalo aeroportuale mediante affidamento della concessione al migliore offerente.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, illegittimo per eccesso di potere per sviamento: la revoca della procedura non è servita a rivedere una decisione apparsa, trascorso tempo, inopportuna o non conveniente – chè, anzi, della scelta di concedere in affidamento la gestione dell’aeroporto l’amministrazione ha continuato a dirsi sicura – come pure, va detto, ad eliminare vizi degli atti di gara originariamente assunti, ma stata indotta da una strategia meramente precauzionale e cautelativa che, di principio, va detta estranea all’azione amministrativa, pena la sua inevitabile paralisi.

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