Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE DI SERVIZI: L'OFFERTA NON DEVE INDICARE OBBLIGATORIAMENTE I COSTI DELLA MANODOPERA (182.9 - 108)

ANAC PRASSI 2025

Nelle procedure di affidamento di concessioni di servizi, l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale, previsto dall'art. 108, comma 9, del D.lgs. 36/2023 per gli appalti, non trova applicazione automatica né imperativa, attesa la distinzione tipologica tra i due modelli contrattuali e l'assenza di rinvii normativi specifici.

Nessuna delle disposizioni in materia di concessioni rinvia ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023 e, in particolare, al suo comma 9, ai sensi del quale "nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale", con l'effetto che tale ultima regola, espressamente operante in materia di appalti, non trova dunque necessaria applicazione anche in materia di concessioni, potendo l'ente concedente discrezionalmente decidere, entro i margini consentiti dagli artt. 182 e SS., se farvi ricorso o meno (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 24 ottobre 2024, n. 3463).

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)