Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI IN ASSENZA DI RISCHIO: SI CONFIGURA COME APPALTO DI SERVIZI (30)

ANAC DELIBERA 2025

Un contratto stipulato tra pubblica amministrazione ed un soggetto privato, avente ad oggetto l'erogazione continuativa di servizi sanitari integralmente finanziati con fondi pubblici, mediante la corresponsione di un corrispettivo fisso a fronte delle prestazioni rese ed in assenza del rischio economico connesso alla gestione del servizio, si configura come appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016. L'affidamento di tali servizi, ove di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, deve avvenire mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza e parità di trattamento di cui all'art. 30 del d.lgs.

50/2016.

A conferma di quanto sopra è opportuno richiamare l'orientamento consolidato della Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo cui l'elemento discretivo tra appalto di servizi e concessione di servizi risiede nella presenza 0 meno del c.d. "rischio operativo", inteso come esposizione concreta e significativa dell'operatore economico alle fluttuazioni del mercato, tale per cui non è garantito il recupero degli investimenti effettuati 0 dei costi sostenuti, così come espressamente previsto dall'art. 3, lett. zz), del d.lgs. 50/2016 e dall'art. 5 della direttiva 2014/23/UE (cfr. ex multis Tar Basilicata, Sez. I, 18 luglio 2024, n. 383 che richiama le relative sentenze della Corte di Giustizia).

Va poi aggiunto come in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa, le convenzioni sottoscritte tra pubbliche amministrazioni e soggetti privati per la regolazione di rapporti aventi contenuto sinallagmatico, riconducibili alla prestazione di servizi a fronte di corrispettivo, non possono essere qualificate alla stregua di accordi tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 della legge n. 241 del 1990. Come noto infatti tale disposizione disciplina esclusivamente gli accordi stipulati tra soggetti pubblici, finalizzati allo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e si fonda sull'esigenza di evitare la duplicazione di attività amministrative 0 il frazionamento di competenze in ambiti che richiedano una gestione coordinata.

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