Giurisprudenza e Prassi

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI: LE MODIFICHE GESTIONALI CHE NON STRAVOLGONO LA DESTINAZIONE D'USO NON GIUSTIFICANO LA RISOLUZIONE

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

È illegittimo il provvedimento di revoca di una concessione per la gestione di un impianto sportivo basato su irregolarità edilizie minimali o modifiche dell'offerta sportiva che, pur non preventivamente autorizzate, non alterano la destinazione funzionale del bene e risultano già rimosse dal concessionario. La valutazione della gravità dell'inadempimento deve essere condotta con estremo rigore, escludendo la risoluzione qualora le varianti apportate (quali la sostituzione di discipline sportive affini) rappresentino un miglioramento dell'efficienza gestionale e dell'aggregazione sociale.

"la sostituzione di un campo da tennis con due campi da padel non determina un uso o una finalità diversa da quella convenuta bensì costituisce un miglioramento sotto il profilo dell’affinità"; "le contestazioni mosse non integrano nessuna delle cause di risoluzione previste all’art. 33 del Capitolato e sono in parte inconferenti"; "le ragioni poste dal Comune alla base della revoca... denotano carenze motivazionali evidenti".

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"[...] nulla vietava alla società di organizzare le attività come ritenuto opportuno e anche avvalendosi di contratti di collaborazione con soggetti esterni qualificati, in quanto questo fa parte delle attribuzioni del soggetto gestore e non denota l’affidamento del circolo a una o più imprese esterne."

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