COMPETENZA TERRITORIALE INDEROGABILE NELL'IMPUGNAZIONE DI AGGIUDICAZIONI DI SINGOLI LOTTI GEOGRAFICI (13.1)
In tema di appalti pubblici suddivisi in lotti, l'individuazione della competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo deve avvenire con riferimento alla circoscrizione regionale in cui l'atto impugnato produce i suoi effetti diretti. La suddivisione in lotti comporta infatti una pluralità di procedure autonome e l'aggiudicazione di un singolo lotto geograficamente delimitato non attrae la competenza del T.A.R. del capoluogo nazionale qualora le censure non abbiano portata generale e gli effetti siano localizzati in una specifica area regionale.
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