Giurisprudenza e Prassi

COMPENSAZIONE PREZZI NEI SETTORI SPECIALI E PREVALENZA DELL'ELENCO PREZZI INTERNO (26)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2026

L’istituto previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 risponde ad una ratio precisa che deve essere rinvenuta nella volontà del legislatore di tenere indenni le imprese dagli incrementi dei prezzi intervenuti nel corso dell'esecuzione del contratto, ma non può essere interpretato nel senso di garantire all'operatore economico un complessivo riequilibrio del sinallagma contrattuale svincolato dalle pattuizioni originarie. Pertanto, nei settori speciali, è legittimo l'operato della stazione appaltante che calcola la compensazione sulla base dell'aggiornamento dei propri prezzari interni posti a base di gara, escludendo l'applicazione automatica dei prezzari regionali.

"La ratio dell'istituto della revisione prezzi [...] è volta a garantire l'interesse pubblico alla perdurante qualità delle prestazioni contrattuali evitando che il corrispettivo subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo [...] ma non certo di ritenere ammissibile la sua applicazione al solo fine di permettere indirettamente all'operatore economico di ottenere un riequilibrio del sinallagma contrattuale [...] che non assumono alcun rilievo rispetto all'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia". (in questo senso: Cons. St., sez. V, n. 6638/2025; Cons. St., sez. III, n. 8088/2024).

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