Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTE - POTERE DISCREZIONALE PA - LIMITI SINDACATO GIUDICE AMMINISTRATIVO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Con unico, articolato motivo di doglianza l’appellante lamenta che l’esito della gara per cui è causa sia stato condizionato da tre distinte e congiunte penalizzazioni ai propri danni “[…] ciascuna della quali di per sé idonea a determinare l’esito a sé sfavorevole della gara, le quali risultavano prive di qualsivoglia plausibile giustificazione, essendo viceversa conseguenza di un palese travisamento dei fatti, e comunque dell’applicazione di criteri e regole di giudizio non conformi a canoni di logica, congruità e ragionevolezza […]”, dolendosi che “[…] la sentenza di prime cure non abbia in realtà esaminato, sotto il profilo sostanziale, le censure mosse, e si sia trincerata, nel respingere il ricorso, nella formula di stile dell’insindacabilità del giudizio di merito formulato dalla Commissione giudicatrice, senza però misurarsi con il loro contenuto […]”.

In realtà, l’assunto di partenza, bene sottolineato dall’appellata sentenza come da consolidata giurisprudenza, è che la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della Commissione valutatrice esprime una valutazione discrezionale: per cui, salva l’abnormità della scelta tecnica, non sono ammissibili censure in giustizia che impingano nel merito di valutazioni di loro opinabili, e domandino al giudice amministrativo un sindacato sostitutorio al di fuori dei casi dell'art. 134 Cod. proc. amm. (cfr. ad es. Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2851).

Il principio discende dalla disamina della correttezza della applicazione dei criteri di giudizio da parte della Commissione di gara.

Vale, in proposito, osservare quanto segue.

Il primo dei profili oggetto di censura da parte dell’appellante attiene alla penalizzazione che la società avrebbe subito ricevendo il punteggio di 14,64 punti (in luogo del massimo di 15 punti) in relazione al criterio della “precedente esperienza in paesi ad alto rilascio di visti” (art. 8 del disciplinare di gara e art. IV 2.1 del bando).

Sul punto, importa, in primo luogo evidenziare, che, come bene osservato dal primo giudice, “[…] nessuna norma di carattere generale imponeva alla Commissione di attribuire alla migliore (sotto questo specifico aspetto) offerta tecnica in gara il sub-punteggio massimo, previsto dalla lex specialis, restando facoltà per la stessa Amministrazione di graduare il punteggio in ragione della qualità dell’offerta […]”.

In secondo luogo, va precisato che l’attribuzione dei punteggi risulta effettuata secondo un criterio logico e coerente (che ha operato fissando, in via preventiva, il sub-criterio ancorato “volume di visti rilasciati”, attinti da fonti ufficiali ed attendibili, e ha proceduto al riconoscimento del massimo punteggio solamente a favore degli operatori economici, tra i quali non rientra l’odierna appellante, che avessero garantivo la presenza in tutti i “paesi a rischio” così individuati, la gestione di volumi pari o superiori a quelli evidenziati, l’esercizio dell’attività per almeno due anni).


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