NOMINA DI COMMISSARI ESTERNI: RESPINTA LA CENSURA SOLLEVATA DAL CONCORRENTE SE L'ENTE HA ADEGUATAMENTE MOTIVATO LA SCELTA (92.3)
Riguardo alla nomina di soggetti esterni, l'art. 93, comma 2, del D.Lgs. n. 36 del 2023 dispone che: "La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto". Il comma 3 prevede poi che “La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali … In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione”.
Nel caso in esame la nomina di soggetti esterni alla stazione appaltante è stata motivata “in considerazione della complessità della procedura in argomento, del valore dell’appalto e della specificità della documentazione da valutare, e atteso che l’attuale carico di lavoro non consente l’utilizzo di personale interno” (cfr. allegato 2 bis al ricorso) quindi la stazione appaltante ha fondato la propria decisione su una pluralità di elementi, tra i quali la specificità, la complessità ed il valore dell’appalto, non solo, quindi, il consistente carico di lavoro che non consentirebbe l’utilizzo di personale interno. A tale proposito va richiamata la giurisprudenza amministrativa formatosi nella vigenza del precedente codice, secondo cui la norma che ammette la possibilità di ricorrere a professionalità esterne non impone alla stazione appaltante alcun obbligo di motivare in ordine alla scelta di nominare commissari esterni, limitandosi piuttosto a prescrivere che la stazione appaltante proceda alla verifica della predetta carenza prima di attingere a soggetti esterni. Si è ritenuto che la nomina di un componente esterno dà implicitamente atto della mancanza di personale interno all’amministrazione professionalmente idoneo ad esaminare le offerte pervenute, salvo naturalmente verificare la sussistenza di tali presupposti (Consiglio di Stato, sez. V, n. 5694 del 2017; sez. III, n. 5088 del 2018). Nel caso in esame la discrezionale scelta è ricaduta su soggetti (magistrato in quiescenza in qualità di presidente e direttori sanitari in qualità di componenti) dei quali non è stata comprovata la carenza di adeguate professionalità.
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