Giurisprudenza e Prassi

VALUTAZIONE OFFERTA - COMPITO DELLA COMMISSIONE - IL RUP NON PUO' SOSTITUIRE LE PROPRIE VALUTAZIONI (77.1)

TAR LAZIO LT SENTENZA 2023

Secondo il disposto di cui all’art. 32 del d.lgs. 50/2016, sono attribuiti a tale organo «tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti» (comma 3); lo stesso cura, tra l’altro, «il corretto e razionale svolgimento delle procedure».

Nell’esercizio di tale potere di ordine generale il RUP non può, tuttavia, giungere fino a sostituire le proprie valutazioni a quelle svolte dalla commissione tecnica, essendo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico attribuita, dall’art. 77 comma 1 del citato d.lgs. 50/2016, a tale organo, il quale deve essere costituito da «esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto».

Il delineato riparto di competenze non ha, peraltro, natura meramente formale, rilevando in materia anche il disposto di cui all’art. 84 del codice dei contratti che, nel richiedere specifici requisiti di professionalità dei componenti, «dimostra che la valutazione delle offerte sia rimessa in via esclusiva alla commissione e non possa essere surrogata dalla stazione appaltante che, al più, potrebbe formulare rilievi e stimolare un riesame della valutazione condotta, ma giammai provvedere in sostituzione di essa, ponendosi altrimenti nel nulla le stesse garanzie di professionalità prescritte dal codice»; esiste, pertanto, una «chiara ripartizione di compiti e funzioni tra la commissione, a cui è rimessa la valutazione del merito delle proposte con l'attribuzione del relativo punteggio, e la stazione appaltante che, pure per il tramite del RUP, svolge controlli in ordine alla legittimità della procedura, anche verificando l'operato della Commissione, ma senza tuttavia potersi sostituire alle sue valutazioni di merito» (TAR Campania, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 42).

Nel caso di specie il RUP – pur esercitando quella che, per quanto detto, certamente è una propria competenza, oltre che un dovere d’ufficio - ha dapprima chiesto alla commissione di fornire i chiarimenti ritenuti necessari in merito alle valutazioni dalla stessa svolte con riferimento ai criteri A.1, A.2, B.1, avendo rilevato delle incongruenze necessitanti di un approfondimento; successivamente, tuttavia, pur non avendo ottenuto i chiarimenti richiesti (essendosi, come detto, solo due componenti della commissione, peraltro individualmente, limitati a confermare di avere svolto le proprie valutazioni nel rispetto dei criteri stabiliti e di essere disponibili ad approfondire i rilievi sull’offerta economica), lo stesso ha proceduto a una vera e propria rivalutazione soggettiva dell’offerta, sovvertendo in tal modo le risultanze dei lavori della commissione.

Quest’ultima aveva, infatti, (come peraltro ribadito dai due commissari, cfr. punto 1.3. che precede) valutato l’offerta, con riferimento ai profili critici, in termini di piena idoneità e meritevolezza del punteggio assegnato, facendo applicazione dei criteri e punteggi previsti dal disciplinare di gara.

Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato (che ha, sul punto, riformato la sentenza di primo grado, la quale aveva invece sostenuto l’opposta tesi secondo cui competesse al RUP il rilievo di una difformità progettuale e la ritenuta inadeguatezza dell’offerta, già tuttavia positivamente valutata dalla commissione) il RUP, nell’esercizio del proprio potere di verifica sulla regolarità della procedura, non può sostituire alle valutazioni discrezionali della commissione, «organo tecnico munito della necessaria preparazione ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la molteplicità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare», il proprio «opposto, soggettivo e autonomo giudizio sui medesimi profili di “accettabilità” dell’offerta tecnica già vagliati dalla stessa Commissione», spettando, secondo le disposizioni sopra citate, a quest’ultima l’attività di valutazione e qualificazione delle proposte progettuali, connotata da «un ampio margine di discrezionalità tecnica, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti, ove non inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (Cons. Stato, V, 1.2.2022, n. 696, Id. 3 maggio 2019, n. 2873; Cons. Stato, sez. III, 14 novembre 2017, n. 5258; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015, n. 601; Cons. Stato, V, 11 dicembre 2015, n. 5655; 7 marzo 2014 n. 1072)» (Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2023 n. 2512).

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