COMPETENZA PROFESSIONALE DELLA COMMISSIONE DI GARA: VA RIFERITA AL COLLEGIO NEL SUO COMPLESSO (93)
"In tema di appalti di servizi tecnici, il requisito della specifica competenza dei commissari di gara non implica una rigida corrispondenza tra il titolo di studio di ciascun membro e l'oggetto del contratto, essendo sufficiente che la competenza tecnica settoriale sia garantita dalla maggioranza dei componenti e che il membro residuo possieda un'adeguata competenza tecnica generale in materia di procedure d'appalto".
L'Autorità ha precisato che “la legge non impone una rigida corrispondenza tra competenza dei membri della commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto” e che “il requisito della competenza dell'organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore cui il singolo appalto si riferisce e il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare” (in conformità a Cons. Stato, Sez. III, n. 7595/2019).
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