Giurisprudenza e Prassi

COMMISSIONE ID GARA - PUO' FARSI COADIUVARE PER QUESTIONI TECNICHE DA CONSULENTI ESTERNI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

La sentenza di prime cure è immune da censure anche nella parte in cui ha ritenuto infondata la contestazione circa l’omessa valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, la quale si sarebbe limitata a recepire l’apprezzamento condotto da altri e non meglio qualificati soggetti, con conseguente violazione del principio di collegialità degli atti della Commissione.

Giova premettere che la Commissione poteva farsi coadiuvare per le questioni tecniche da consulenti esterni o delegare a un proprio componente attività istruttorie preliminari ai lavori, data la complessità tecnica delle offerte.

Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui, al contrario di quanto assume l’appellante, non sono state rimesse a terzi soggetti, estranei alla commissione di gara, attività propriamente valutative implicanti l’espressione di giudizi di carattere tecnico discrezionale.

Sono, pertanto, interamente condivisibili le argomentazioni della sentenza appellata, secondo cui dal contenuto degli atti di gara depositati in giudizio emerge l’affidamento ai due soggetti individuati dell’incarico di tecnici ausiliari della Commissione per l’analisi delle offerte tecniche pervenute, giustificabile alla luce della complessità sul piano tecnico del contenuto delle offerte medesime.

Tale circostanza non può di per sé costituire causa di illegittimità della procedura, alla luce dell’orientamento giurisprudenziale maturato in materia circa l’ammissibilità del ricorso a consulenze esterne da parte della Commissione di gara (in tal senso, cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 15 gennaio 2016, n. 112, richiamata dalla sentenza appellata).

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COMMISSIONE: somma dovuta dal Contraente al Garante (Banca o Intermediario finanziario) quale controprestazione a fronte del rilascio della fideiussione;
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