Giurisprudenza e Prassi

APPREZZAMENTI DEI COMMISSARI - VENGONO ASSORBITI NELLA DECISIONE FINALE COLLEGIALE - VA VERBALIZZATO VOTO COMPLESSIVO (77)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2019

Questa Sezione di recente ha affermato che, in sede di gara pubblica, il fatto che la commissione, sulla base della lex specialis abbia attribuito un giudizio unitario e sintetico per ciascun parametro di valutazione non denota che sia stata sacrificata l'autonomia valutativa di ciascun commissario, quale si manifesta nel concorso dato, nel dibattito collegiale, alla formulazione del suddetto giudizio unitario: la « sintesi » dei giudizi espressi dai singoli commissari non costituisce il frutto matematico della media dei coefficienti singolarmente attribuiti, ergo non risulta operata ex post (successivamente alla formulazione di distinti giudizi alfanumerici), ma viene operata ex ante, cioè contestualmente alla valutazione da parte della commissione, la quale fin dall'inizio, nella sua espressione « esterna » e formale, assume carattere unitario e complessivo (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 26/04/2019, n.2682).

D’altro canto, è ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui «…in assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale» (cfr. Consiglio di Stato , sez. V , 14/02/2018 , n. 952; Cons. St., Sez. III, 13 ottobre 2017 n. 4772; Cons. St., Sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209 e Sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810 ).

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