LA SOLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI IMPRESE COLLEGATE NON INTEGRA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE PLURIMA (95.1)
In tema di appalti pubblici, la partecipazione di due operatori economici in situazione di collegamento sostanziale alla fase di manifestazione d'interesse non determina l'esclusione se solo uno di essi presenta l'offerta, poiché non sussiste una lesione effettiva della par condicio o del divieto di partecipazione plurima. Parimenti, una discrasia marginale tra l'importo dichiarato e quello risultante dai certificati di esecuzione lavori, se riconducibile a mero errore materiale e priva di intento ingannevole, non integra un grave illecito professionale.
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