OMESSO COLLAUDO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE: RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO E PROFILI RISARCITORI
"È [...] evidente l’inadempimento del committente (e, per esso, del direttore dei lavori, quale suo rappresentante) degli obblighi contrattualmente assunti con l’appaltatore. E deve, inoltre, ritenersi che il mancato collaudo, protrattosi ben oltre il termine previsto dal capitolato e dalla legge (e per oltre otto anni, avuto riguardo al tempo della proposizione della domanda giudiziale di risoluzione), integri un inadempimento grave nei termini sopra esposti, già in considerazione del carattere essenziale del collaudo nell’esecuzione del contratto di appalto e del fatto che, come correttamente dedotto in appello, in tal caso non può essere impedito all’impresa di chiedere la risoluzione del contratto, a fronte dell’ultimazione dei lavori, valutato l’interesse allo scioglimento del vincolo contrattuale.
[...]
Come più volte ribadito dal giudice di legittimità, in tema di appalto pubblico, l'amministrazione committente, in quanto tenuta al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, non può ritardare sine die le proprie determinazioni, paralizzando per un tempo indefinito i diritti della controparte: pertanto, nel caso in cui il contratto preveda espressamente un termine per il compimento delle operazioni di collaudo, e lo stesso trascorra senza che sia stato adottato alcun provvedimento, tale comportamento dev'essere considerato equivalente al rifiuto del collaudo e si traduce in un inadempimento della committente, con la conseguenza che l'appaltatore è legittimato ad agire in sede giurisdizionale per ottenere l'accertamento dell’estinzione della propria obbligazione ed il riconoscimento dei propri diritti, senza necessità di costituire preventivamente in mora l'amministrazione (cfr. Cass. nn. 31595/23, 1509/15, 10377/12, 1494/2001)."
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui


