Giurisprudenza e Prassi

UNICO FORNITORE PRODOTTO - IMPUGNAZIONE BANDO CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI - OBBLIGO NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2018

Osserva il collegio che, accedendo alle enunciazioni formulate dal ricorrente, le disposizioni di bando impugnate devono senz’altro considerarsi “immediatamente escludenti”, tali essendo non soltanto le clausole afferenti ai requisiti soggettivi, ma anche quelle attinenti alla formulazione dell’offerta, sul piano sia tecnico che economico, laddove esse rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta, sicché la concorrente non può e non deve essere costretta a presentare un’offerta inesorabilmente destinata all’esclusione, solo per soddisfare formalisticamente l’onere di impugnare quest’ultima o l’approvazione della graduatoria, con inutile dispendio di tempo, soldi ed ulteriori energie processuali (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2016 n. 4189).

Nondimeno, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per omessa notificazione al controinteressato, tale essendo il soggetto munito di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, a prescindere che sia nominato nel provvedimento, purché sia agevolmente individuabile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2015 n. 5362 e Sez. V, 17 giugno 2015 n. 3059), anche tenuto conto delle conoscenze specifiche del ricorrente.

E, nella fattispecie concreta, è innegabile come l’atto di impugnazione indichi precisamente il fornitore unico del prodotto che – in quanto titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell’atto impugnato, in virtù e per conseguenza diretta ed immediata di esso – si trova nella condizione di partecipare alla gara, con la garanzia pressoché certa di vedersela poi aggiudicata (vds., da ultimo, pag. 2 della memoria depositata il 21 dicembre 2017: “Tali lotti corrispondono esattamente, per principi attivi e concentrazione, ai prodotti di un solo operatore attivo sul mercato, ossia B.Braun e nella specie il prodotto Gelaspan (per il lotto 273) e il prodotto Gelofusine (per il lotto 274). Sono cioè rigorosamente intesi “lotti semplici”, che è in grado di soddisfare un unico competitor”).

Vi era, pertanto, l’obbligo di notificare il gravame nei confronti di costui, il quale andava posto nella condizione di controdedurre e di difendersi sul merito delle osservazioni ivi contenute, eventualmente anche spiegando ricorso incidentale.


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