Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLE IMMEDIATAMENTE ESCLUDENTI – RICORSO AMMINISTRATIVO – NOTIFICA NECESSARIA ALL'UNICO FORNITORE DEL PRODOTTO

TAR CALABRIA CZ SENTENZA 2018

Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per omessa notificazione al controinteressato, tale essendo il soggetto munito di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato, a prescindere che sia nominato nel provvedimento, purché sia agevolmente individuabile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 25 novembre 2015 n. 5362 e Sez. V, 17 giugno 2015 n. 3059), anche tenuto conto delle conoscenze specifiche del ricorrente.

E, nella fattispecie concreta, è innegabile come l’atto di impugnazione indichi precisamente il fornitore unico del prodotto che – in quanto titolare di un interesse qualificato e differenziato alla conservazione dell’atto impugnato, in virtù e per conseguenza diretta ed immediata di esso – si trova nella condizione di partecipare alla gara, con la garanzia pressoché certa di vedersela poi aggiudicata (vds. incipit del II° motivo di ricorso: “…è indubbio che la stazione appaltante, con le richieste disposte nel capitolato speciale, ha ingiustamente discriminato i prodotti di due delle tre società che commercializzano l’anestetico Sevoflurano”).

Vi era, pertanto, l’obbligo di notificare il gravame nei confronti di costui, il quale andava posto nella condizione di controdedurre e di difendersi sul merito delle osservazioni ivi contenute, eventualmente anche spiegando ricorso incidentale.

Né, alla conclusione anzidetta, è d’impedimento la regola secondo cui non sono configurabili controinteressati in caso di impugnativa del bando di gara, poiché essa non ha valore assoluto, ma va sempre valutata in rapporto agli effetti concreti che l’accoglimento della domanda dell’istante è suscettibile di produrre sulla posizione giuridica dei terzi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I-bis, 8 marzo 2006 n. 1786).



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