Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE SU REVISIONE DEI PREZZI - DI COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO SE IL CONTRATTO PREVEDE PARAMETRI PREDETERMINATI DI AGGIORNAMENTO PREZZI (106)

TAR LAZIO RM SENTENZA 2023

Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione la quale, spettano alla giurisdizione del g.o. le controversie in tema di revisione dei prezzi “nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all’an ed al quantum del corrispettivo, giacchè in tale evenienza la controversia incardinata dall’appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l’accertamento dell’esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell’ambito della giurisdizione ordinaria (Cass. S. U., 12 ottobre 2020, n. 21990; Cass., S. U., 1/02/2019, n. 3160; Cass. Sez. U., 19/03/2009, n. 6595)” (così: Cass. civ., SS.UU., ord. 8 febbraio 2022, n. 3935; cfr. altresì, Consiglio di Stato, III, 24 marzo 2022, n. 2157). Più nello specifico è stato affermato che, “nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell’ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest’ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell’appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell’ambito della giurisdizione ordinaria” (Cass. civ., SS.UU., ord. 22 novembre 2021, n. 35952). Alle medesime conclusioni, del resto, è giunto T.a.r. Lombardia – Milano, IV sez., 16 giugno 2022, n. 1380. Detto Tribunale, difatti, chiamato a pronunciarsi in una vicenda pressoché identica, per i profili di interesse, tra le stesse parti, ha declinato la giurisdizione con la seguente motivazione: «A fronte di una specifica clausola di regolamentazione della revisione prezzi nell’ambito del contratto di appalto, in cui è riconosciuta ex ante la spettanza della revisione e sono individuati sia le tempistiche (a ogni inizio d’anno) che i criteri per determinare l’importo da riconoscere all’appaltatore (la variazione percentuale media annua secondo l’indice Foi verificatasi nell’anno precedente), nessuna residua discrezionalità o potere di supremazia nei confronti dell’Appaltatore permane in capo alla Stazione appaltante, che non potrà che dare il doveroso seguito alla predetta clausola contrattuale. L’assenza in tale procedimento di una fase di natura autoritativa in senso proprio determina l’assoggettamento della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass., SS.UU., ord. 30 luglio 2021, n. 21984; T.A.R. Valle d’Aosta, 3 dicembre 2021, n. 65), visto che una determinata materia “può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo [soltanto] se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà” (Corte costituzionale, sentenza 6 luglio 2004, n. 204). Difatti, «deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” (…) collegati all’esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto» (Corte costituzionale, sentenza 11 maggio 2006, n. 191). Si è poi sottolineato che pure nelle materie sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, laddove emergano “questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall’amministrazione stessa non sono ricompresi nell’ambito di applicazione della norma impugnata [relativa al servizio di gestione dei rifiuti], come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria (…)”. (Corte costituzionale, sentenza 5 febbraio 2010, n. 35)» (T.a.r. Lombardia n. 1380 del 2022, cit.).

Nel caso di specie la clausola contrattuale prevedeva che “Il corrispettivo d’appalto sarà aggiornato ogni inizio d’anno mediante il riconoscimento all’Appaltatore della variazione percentuale media annua rilevata dall’Istat per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nell’anno precedente. Pertanto, entro il mese di ogni anno, la Committente, rilevata tale percentuale, aumenterà parimenti i prezzi di elenco”.

Siffatta clausola, come è reso palese dal suo tenore, pone un obbligo, in capo l’Amministrazione, di adeguare il corrispettivo di appalto, con tempistiche e parametri predeterminati, senza concedere a quest’ultima alcun potere di valutare an, quantum, quando e quomodo dell’adeguamento tariffario.

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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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