INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI DA FORNIRE INDICANDO LA MARCA - LEGITTIMA SE AMMISSIBILI PRODOTTI EQUIVALENTI (79 -II.5)
Le caratteristiche dell'appalto in esame (fornitura di generi alimentari da bar) pare giustificata la richiesta di certe tipologie di prodotti individuati ricorrendo alla loro marca e/o denominazione specifica, ciò, peraltro, in conformità alle indicazioni dell'art. 79 e dell'allegato II.5 al d.lgs. 36/2023. Tale legittimità, inoltre, appare altresì corroborata anche dalle specifiche previsioni di equivalenza contenute nell'elenco dei prodotti contenuti nel citato "annesso 1" al capitolato, mediante l'utilizzo della espressione "tipo" accanto alla denominazione del prodotto specifico. A ciò si aggiunga che la contestata previsione di un criterio premiale dell'offerta economicamente più vantaggiosa discende dalle esplicite preferenze indicate dall'utenza "dei Circoli e degli Organismi della Marina Militare" che, come osservato dalla stazione appaltante, ne sosterranno il costo di acquisto al dettaglio in quanto beneficiari dell'appalto, senza infine trascurare che il "gradimento" posto alla base del criterio premiale non appare circoscritto ad una sola marca o prodotto, risultandone come si evidenzierà nel prosieguo indicata invece una pluralità. In funzione di ciò la doglianza circa la presunta illegittimità della clausola premiale non appare sostenuta da adeguato pregio.
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