Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI RISTORAZIONE E DISTINZIONE TRA NUTRIZIONISTA E DIETISTA: I CHIARIMENTI DELL'ENTE DEVONO LIMITARSI A RENDERE CHIARO IL CONTENUTO DELLA LEX SPECIALIS (10)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Non è legittima l'esclusione o la penalizzazione tecnica di un concorrente che offra la figura professionale del dietista in risposta a un criterio di valutazione che richieda genericamente un "nutrizionista/dietologo", qualora il disciplinare non specifichi l'obbligo di iscrizione all'albo dei biologi. L'eventuale chiarimento della stazione appaltante che introduca tale specifica restrizione è privo di efficacia innovativa, prevalendo il dato letterale della lex specialis.

"I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non hanno alcun contenuto provvedimentale, non potendo costituire integrazione o rettifica della lex specialis; possono pertanto rilevare solo se contribuiscono... a renderne chiaro e comprensibile il significato, ma non quando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione della lex specialis un significato ed una portata diversa o maggiore di quella che risulta dal testo stesso" (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 4432/2025).

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