Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA LA MODIFICA SOSTANZIALE DEI REQUISITI DI GARA MEDIANTE SEMPLICI CHIARIMENTI (92.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

È illegittima l'esclusione di un operatore economico basata sul mancato possesso di requisiti di capacità tecnica introdotti o modificati sostanzialmente tramite semplici chiarimenti, in quanto questi ultimi non possono avere efficacia novativa della lex specialis né derogare al regime di pubblicità e stabilità delle regole di gara. Qualora la stazione appaltante intenda apportare modifiche significative ai documenti di gara, ha l'obbligo di prorogare i termini per la presentazione delle offerte per garantire la massima partecipazione e la par condicio.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati