Giurisprudenza e Prassi

CHIARIMENTI IN SEDE DI RICORSO AMMINISTRATIVO - LIMITI E RATIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

L’art. 112 cod. proc. amm. prevede, al comma 5, che il ricorso possa “essere proposto anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità di ottemperanza”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con orientamento cui si intende dare continuità, ha affermato che l’azione in esame “costituisce un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato — utilizzabile quando vi sia una situazione di incertezza da dirimere che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo — e non un’azione o una domanda in senso tecnico, con la conseguenza che non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, né in un’impugnazione mascherata, che porti di fatto a stravolgere il contenuto della pronuncia, la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell’ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire; i quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell'ottemperanza devono attenere alle modalità dell’ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione dello stesso; ne discende che lo strumento in esame non può trasformarsi in un pretesto per investire il giudice dell’esecuzione, in assenza del presupposti suindicati, di questioni che devono trovare la loro corretta risoluzione nella sede dell’esecuzione del decisum, nell’ambito del rapporto tra parti e amministrazione, salvo che successivamente si contesti l’aderenza al giudicato dei provvedimenti così assunti” (Cons. Stato, sez. VI, 18 novembre 2021, n. 7713). ;

In questo contesto la parte privata vittoriosa in sede di cognizione non è legittimata a chiedere chiarimenti al giudice amministrativo in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato da parte dell’Amministrazione soccombente, potendo agire ai sensi del comma 2 per l’ottemperanza della sentenza ogniqualvolta la parte pubblica soccombente non vi provveda; è invece quest'ultima, oltre che il commissario ad acta, la parte titolata a chiedere chiarimenti al giudice sui punti del decisum che presentano elementi di dubbio o di non immediata chiarezza (Cons. Stato, sez. IV, 17 dicembre 2018, n. 7089; 17 dicembre 2012, n. 6468; V, 19 giugno 2013, n. 3339).

Nella fattispecie in esame, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra riportati, l’azione di chiarimenti è inammissibile, in quanto gli istanti sono la parte vittoriosa del giudizio, sicché il rimedio che essi hanno a disposizione, a fronte di condotte dell’Amministrazione ritenute elusive del giudicato, è l’ordinaria azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. a) c.p.a..

Inoltre, l’Amministrazione non ha ancora formalizzato gli atti esecutivi che gli istanti ritengono non conformi al giudicato, sicché il quesito posto difetterebbe comunque, allo stato, dei requisiti della concretezza, pertinenza e rilevanza (cfr., ex plurimis, la sentenza della Sezione n. 2700 del 2020).



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