Giurisprudenza e Prassi

CESSIONE CREDITO APPALTI - DIFETTO LEGITTIMAZIONE ATTIVA - NON SUSSISTE PIU' LA TITOLARITA'.

CORTE DI APPELLO DI POTENZA SENTENZA 2025

IL FATTO

Una società edile otteneva un decreto ingiuntivo contro un Ente Pubblico per il pagamento del saldo lavori relativi a un appalto di recupero edilizio. L'Amministrazione proponeva opposizione, sostenendo di aver corrisposto quasi l'intero importo e che, comunque, il credito residuo era stato oggetto di cessione a una società di factoring. Il Tribunale di primo grado accoglieva l'opposizione e revocava il decreto. L'impresa interponeva appello, lamentando, tra l'altro, il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex D.P.R. 207/2010 e contestando la portata della cessione del credito. L'Amministrazione si costituiva ribadendo il difetto di titolarità del credito in capo all'appellante.

DIRITTO E MOTIVAZIONE

La Corte, applicando il principio della "ragione più liquida", ha ritenuto superfluo esaminare tutte le doglianze di merito, focalizzandosi sulla questione dirimente della titolarità del diritto. È emerso dagli atti che l'Appellante aveva ceduto il credito a terzi mediante atto pubblico prima della richiesta del decreto ingiuntivo. La clausola di cessione, riportata testualmente, era onnicomprensiva, includendo "frutti scaduti, maturati e maturandi" e ogni accessorio, privando così il cedente di ogni legittimazione a richiedere somme (inclusi gli interessi).

Il Giudice ha chiarito che la contestazione sulla titolarità del credito non è un'eccezione in senso stretto (soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c.), bensì una "mera difesa" riguardante un elemento costitutivo della domanda, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Non essendosi formato giudicato sul punto, la Corte ha confermato che l'Appellante non aveva titolo per agire, essendo il credito di spettanza della cessionaria.

PRINCIPIO DI DIRITTO

In tema di appalti pubblici, qualora il credito derivante dall'esecuzione del contratto sia stato oggetto di cessione a terzi comprensiva di accessori e frutti, l'appaltatore cedente perde la titolarità del diritto di credito azionato. La carenza di titolarità (attiva o passiva) costituisce oggetto di una mera difesa e non di un'eccezione in senso stretto, ed è pertanto rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni fase del giudizio, giustificando il rigetto della domanda in applicazione del principio della "ragione più liquida".

MASSIMA

La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare, precisando che la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è una mera difesa e può essere proposta in ogni fase del giudizio, sempre che sulla questione non si sia formato il giudicato.


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