Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE PER RIAMMISSIONE IN AUTOTUTELA (34.5)

T.A.R. LAZIO Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, qualora la stazione appaltante annulli in autotutela l'esclusione di un operatore economico durante il giudizio di primo grado, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse; in tale ipotesi, il contributo unificato deve essere rimborsato dall'amministrazione in base al principio della soccombenza virtuale, costituendo una voce di spesa obbligatoria posta a carico della parte che ha dato causa alla lite.

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