Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE MATERIA CONTENDERE PER RIAMMISSIONE SPONTANEA DEL CONCORRENTE ESCLUSO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza
2026
La riammissione in gara di un operatore economico precedentemente escluso, operata in via di autotutela dalla stazione appaltante a seguito di precedenti orientamenti giurisprudenziali sfavorevoli, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, con obbligo di rifusione del contributo unificato a carico dell'amministrazione.
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