Giurisprudenza e Prassi

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER RIAMMISSIONE IN AUTOTUTELA DEL CONCORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Qualora nel corso del giudizio l'Amministrazione provveda alla riammissione alla procedura di gara del concorrente precedentemente escluso, si verifica la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, valutata tenendo conto dell'originaria illegittimità del provvedimento impugnato e della condotta tenuta dalla stazione appaltante.

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