ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ FISCALE DELL'AGGIUDICATARIA: PER CONTESTARNE IL CONTENUTO, IL COMPETITOR DEVE ADIRE LA GIURISDIZIONE ORDINARIA (7)
Al Giudice Amministrativo è precluso statuire in via principale in merito alla correttezza o meno dell'attestazione della regolarità fiscale, potendo conoscere di tale elemento esclusivamente incidenter tantum nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica.
"In subiecta materia, infatti, il G.A. può conoscere esclusivamente incidenter tantum, id est senza efficacia di giudicato, del certificato unico di regolarità finanziaria (c.d. d.u.r.f.), cioè solo in quanto il regolare adempimento dei debiti tributari da parte dei concorrenti è un elemento che deve essere necessariamente valutato dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica dalle stesse indette, ma al di fuori di tale limitato e specifico ambito, al G.A. è precluso di statuire in via principale in merito alla correttezza o meno dell’attestazione della c.d. regolarità fiscale." (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 10665/2024).
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