LA DISPONIBILITÀ DI UN CENTRO COTTURA DI EMERGENZA (OGGETTO DI PUNTEGGIO PREMIALE) COSTITUISCE UN REQUISITO DI ESECUZIONE
In tema di appalti pubblici, i requisiti di esecuzione sono elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e, pur non condizionando la partecipazione alla gara, possono essere valutati come migliorie tecniche. La disponibilità di un centro cottura di emergenza, richiesta per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, costituisce un requisito di esecuzione la cui sussistenza deve essere effettiva al momento della stipulazione del contratto, risultando irrilevante che tale disponibilità derivi da titoli giuridici precari o limitati nel tempo, purché la Stazione Appaltante ne verifichi l'idoneità o la sostituibilità con siti equipollenti.
"i requisiti di esecuzione del contratto sono gli elementi caratterizzanti la fase esecutiva del servizio e si distinguono dai requisiti di partecipazione alla gara, che sono invece necessari per accedere alla procedura di gara [...] essi sono, di regola, condizioni non per la partecipazione alla gara, ma per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta [...] necessari per l'attribuzione di un punteggio premiale (Cons. Stato, 20 agosto 2025, n. 7090)"; "il periodo limitato, non coincidente con la durata dell'appalto, non risulta preclusivo dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, potendo, al più, determinarne una riduzione, proporzionata al periodo di indisponibilità".
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