DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL CCNL: NON E' NECESSARIA SE L'OFFERENTE DICHIARA DI APPLICARE GLI ADEGUAMENTI PREVISTI DAL RINNOVO CONTRATTUALE (11)
Emerge dagli atti di causa che la ricorrente non ha dichiarato di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione appaltante, impegnandosi peraltro espressamente a conformarsi a quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 2024.
Avendo in sostanza l’aggiudicataria dichiarato di voler applicare il medesimo CCNL indicato dall'Ente, identificandolo mediante menzione della versione del 2021 in vigore ed aggiornata agli adeguamenti 2024, l’operatore non era tenuto ad effettuare alcuna dichiarazione di equivalenza, prevista dall’art. 11 del Codice dei Contratti.
Ed infatti, la ricorrente ha fatto riferimento al medesimo CCNL relativo al settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva, commerciale e turismo, indicato dalla Stazione appaltante, avente lo stesso codice alfanumerico, correttamente identificato nella versione datata 2018, risultando la versione del 2024 registrata - nelle raccolte ufficiali del CNEL allegate dalle parti – alla stregua di un’ “ipotesi di accordo di rinnovo”.
Correttamente, pertanto, la ricorrente ha fatto riferimento al CCNL di settore, confermando l’adeguamento all’ipotesi di rinnovo datata 2024, con dichiarazione perfettamente intesa dalla Stazione appaltante, che nella Relazione del RUP allegata agli atti di causa ha riconosciuto “dalle giustificazioni si rileva la congruità del costo del personale in quanto per il calcolo del costo del lavoro è stato applicato il CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, tenendo in considerazione anche il costo del personale derivante dall’aumento previsto dal recente rinnovo contrattuale. Inoltre il concorrente ha giustificato che non sono state applicate riduzioni in relazione ai trattamenti salariali minimi di cui alle tabelle ministeriali né ribassi sul costo della manodopera;”.
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