APPLICAZIONE POSTUMA DEL CCNL: NESSUN SINDACATO O PROFILO DI ILLEGITTIMITA' DEL POTERE AMMINISTRATIVO (11.4)
Osserva questo collegio che, con il provvedimento di aggiudicazione parte ricorrente è stata sin da subito nelle condizioni di comprendere come, da un lato, la controparte avesse prodotto, unitamente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione di equivalenza tra il CCNL che avrebbe inteso applicare e quello voluto dalla stazione appaltante e, dall’altro lato, che quest’ultima non avesse ravvisato l’esigenza di effettuare alcun approfondimento valutativo ulteriore su tale dichiarazione, ritenendola congrua.
Si tratta di aspetti, dunque, che parte ricorrente avrebbe potuto (rectius, dovuto) contestare sin da subito, e non in via successiva col secondo atto di motivo aggiunti, con conseguente irricevibilità di un’azione processuale di tal fatta.
Per completezza di trattazione, va rilevato come solo con memoria finale, parte ricorrente abbia altresì contestato, per la prima volta, la discrasia esistente tra la dichiarazione di parte controinteressata di applicare il CCNL Multiservizi e l’affermazione resa in sede di offerta, dove avrebbe precisato di aver tenuto conto, ai fini della sua formulazione, del CCNL contemplato dall’Amministrazione resistente.
La contestazione di tale aspetto, oltre che irricevibile le ragioni già in precedenza esplicitate, si palesa essere anche inammissibile, in quanto veicolata con mero scritto difensivo conclusionale anziché con un’impugnativa debitamente notificata alle controparti e depositata agli atti del fascicolo processuale telematico.
Per quanto attiene all’aspetto sub ii), poi, va evidenziato come l’applicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante da parte dell’aggiudicataria, occorsa dopo la stipula del contratto con quest’ultima e dopo l’interlocuzione con i sindacati, si riverberi sul mero piano dell’esecuzione delle prestazioni discendenti dal contratto, risolvendosi in un comportamento della parte privata, e non dell’Amministrazione resistente, che non può dunque essere oggetto di sindacato in questa sede giurisdizionale, non residuando alcun profilo di illegittimità di un potere di tipo amministrativo.
Peraltro, neppure è ipotizzabile che il mutamento occorso possa incidere, ex post e a titolo modificativo, sull’offerta della parte controinteressata che, si ribadisce, è stata incentrata su una situazione di equivalenza tra CCNL che non avrebbe potuto comportare un esito diverso della gara, con conseguente carenza di interesse di parte ricorrente a contestare siffatto profilo.
La prima censura del secondo ricorso per motivi aggiunti è, dunque, in parte irricevibile mentre in parte è comunque infondata, se non inammissibile, così come sopra evidenziato.
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