Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DEL DIVERSO CCNL: HA CARATTERE OBBLIGATORIO (11.4)

ANAC PARERE 2025

Con la prima doglianza, l'o.e. istante contesta che l'aggiudicatario, nonostante avesse presentato ai sensi della lex specialis il c.d. "progetto di assorbimento del personale" in cui aveva legittimamente scelto un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara ex art. 11 del d.lgs 36/2023, ciò nonostante ex art. 11 CO. 4, né l'o.e. aveva presentato la relativa dichiarazione di equivalenza, né la stessa stazione appaltante aveva effettuato tale verifica di equipollenza. In funzione di ciò, rileva l'istante, tale carenza avrebbe determinato anche la violazione delle verifiche ex art. 110 del Codice previste in tali casi, con evidenti ripercussioni sulla ammissibilità dell'offerta presentata.

La determinazione di affidamento/aggiudicazione deve necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio» (cfr. TAR Lombardia, Milano, Sez. VI, 30.1.2025, n. 296, conformi TAR Puglia Lecce sez. II, 24.3.2025, n. 1725, TAR Sicilia Catania, sez. I, 12.3.2025, n. 1335).

Nel caso di specie risulta pacificamente accertato che la dichiarazione de qua non è stata presentata dall'o.e. aggiudicatario, mentre allo stesso tempo la stazione appaltante nelle proprie deduzioni difensive si è limitata a riferire che "Pur non essendo stata allegata dall'aggiudicatario la dichiarazione formale di equivalenza prevista dal Disciplinare, la Commissione ha ritenuto che l'esplicita adesione al CCNL Cooperative Sociali fosse di per sé sufficiente a garantire il rispetto delle tutele inderogabili. L'eventuale carenza documentale non incide, pertanto, sulla validità dell'offerta, non configurandosi un vizio sostanziale ma meramente formale, in quanto l'applicazione di un CCNL pienamente legittimo assicura già ex lege il rispetto dei principi di tutela dei lavoratori e di parità di trattamento".

Pare corretto affermare che i rilievi dell'istante paiono cogliere nel segno. Invero, alla carenza del deposito documentale da parte dell'o.e. non è seguita nemmeno alcuna attività di verifica della stazione appaltante, né indiretta, mediante la richiesta postuma della dichiarazione di equivalenza, né diretta, attraverso lo svolgimento di attività di verifica della equivalenza dei contratti, giacché di ciò non vi è traccia nella documentazione prodotta agli atti.

Tutto ciò determina che, alla luce delle previsioni di riferimento, art. 11 del d.lgs. 36/23 e art. 3 del disciplinare, sussista una evidente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione, sul presupposto che l'amministrazione avrebbe dovuto procedere all'esercizio dei poteri ex art. 11, CO. 4 sopra citato prima di affidare l'appalto all'o.e. controinteressato;

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)