Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC NEL CASELLARIO INFORMATICO - PREVENTIVA VALUTAZIONE UTILITÀ DELLA NOTIZIA - NECESSARIA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

L’Autorità ha comunque ritenuto di dover procedere all’annotazione della notizia del Casellario poiché «non inconferente con le finalità di tenuta del casellario», senza tuttavia fornire alcuna motivazione circa l’utilità in concreto della stessa notizia per la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico da parte delle stazioni appaltanti;

Ritenuto che – alla luce di quanto sopra rilevato, tenuto conto della concreta fattispecie e delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara – appare prima facie fornita di adeguato fumus boni iuris la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione dell’atto impugnato, atteso che l’ANAC è «tenuta, prima di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, a valutare l’utilità della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nella sua memoria, poiché effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravità dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilità della società da parte delle stazione appaltanti, cui è imposta la consultazione del Casellario, per ogni procedura di gara indetta successivamente all’iscrizione» (Consiglio di Stato, V, 21 febbraio 2020, n. 1318);

Rilevato – con riferimento al profilo del periculum in mora – che «le annotazioni ANAC non incidono mai in maniera “indolore” nella vita dell’impresa, anche laddove non prevedano l’automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche, perché comunque rilevanti sia sotto il profilo dell’immagine sia sotto quello dell’aggravamento della partecipazione a selezioni pubbliche» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 25 febbraio 2019, n. 2178; 11 giugno 2019, n. 7595 e 2 ottobre 2019, n. 11470) e che – ancora di recente questo Tar ha notato che – «qualsiasi dubbio sulla affidabilità dell’operatore economico è in grado di ridondare, per esempio, sulla partecipazione delle gare ristrette, ad invito» (Tar Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107).


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