ANNOTAZIONE ANAC: OBBLIGO DI CONTRADDITTORIO E COMPLETEZZA INFORMATIVA DEL CASELLARIO, CHE DEVE INCLUDERE I FATTI ESTINTIVI O RIABILITATIVI (222)
Ai fini della legittimità delle annotazioni nel Casellario informatico dei contratti pubblici, l’ANAC è tenuta ad assicurare una rappresentazione dei fatti chiara, completa e tendenzialmente autosufficiente. Pertanto, l'annotazione di un provvedimento interdittivo (ancorché revocato) deve essere integrata con le informazioni relative all'avvenuto pagamento dell’oblazione e alla conseguente estinzione della contravvenzione, onde permettere alle stazioni appaltanti una corretta valutazione dell’affidabilità dell’impresa. La garanzia di tale completezza informativa postula la preventiva instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990.
"Se, infatti, lo scopo dell’annotazione non è solo quello di lasciare traccia del periodo interdittivo (come si è detto, per i controlli ex post delle stazioni appaltanti sulla capacità negoziale dell’impresa) ma anche di offrire elementi di valutazione sull’affidabilità dell’impresa agli effetti dell’art. 95, co. 1, lett. a), del d.lgs. 36/2023, è necessario, allora, che l’informazione sia quanto più è possibile completa, in modo da mettere le stazioni appaltanti in condizione di disporre di tutti i dati occorrenti a formulare un giudizio ponderato.
L’annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici deve essere, infatti, tendenzialmente autosufficiente e fornire una rappresentazione chiara, ancorché sintetica, della vicenda, indicandone i tratti salienti, cioè quelli essenziali a farsi un’idea approssimativa delle posizioni dei vari soggetti interessati [...]
La giurisprudenza di questo T.a.r., del resto, richiama costantemente il dovere di completezza delle annotazioni aventi ad oggetto le risoluzioni contrattuali (cfr. T.a.r. Roma, I-quater, 6 giugno 2025, n. 11089; 5 novembre 2024, n. 19502; 5 gennaio 2024, n. 239; 10 ottobre 2023, n. 14944).
Lo strumento per assicurare la completezza dell’annotazione è la preventiva instaurazione del contraddittorio con l’operatore economico, che va, pertanto, informato – in tutti i casi in cui non lo sia stato già precedentemente (come accade nelle ipotesi di cui all’art. 94, co. 5, lett. e) ed f), del codice) – dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241."
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