Giurisprudenza e Prassi
IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
TAR LAZIO Decreto
2026
Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi delle norme procedurali vigenti, disponendo la compensazione delle spese qualora la condotta processuale sia improntata a tempestività rispetto agli esiti della fase cautelare.
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