Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER DICHIARATA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE

TAR LAZIO Decreto 2026

Nel processo amministrativo, qualora la parte ricorrente dichiari formalmente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi delle norme procedurali vigenti, disponendo la compensazione delle spese qualora la condotta processuale sia improntata a tempestività rispetto agli esiti della fase cautelare.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati