Giurisprudenza e Prassi
IL REQUISITO DI MULTIMODALITÀ ATTIENE ALLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA E NON AI MEZZI GESTITI (100.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA Sentenza
2026
Il requisito della multimodalità richiesto per un servizio analogo di bigliettazione elettronica deve essere interpretato in senso funzionale e tecnologico, riferendosi alla capacità del sistema di interfacciarsi con diverse modalità di trasporto, senza che sia necessaria la prova di una pregressa gestione simultanea di più vettori.
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