Giurisprudenza e Prassi

GARA TELEMATICA - CAMPIONATURA PERVENUTA IN RITARDO – NON E’ MOTIVO DI ESCLUSIONE PER RISPETTO PRINCIPIO DEL RISULTATO (1)

TAR PUGLIA BA SENTENZA 2025

Punto focale della controversia è la considerazione della natura del termine per la presentazione della campionatura, nonché l’appezzamento in concreto del leggero ritardo con cui è giunta all’attenzione della Commissione giudicatrice.

Orbene, fatto sta che, seppur giunta con circa un’ora e mezzo di ritardo, pur sempre in data 28 ottobre 2024, vero è che la campionatura è comunque sia pervenuta a disposizione della Commissione, ai fini dell’apprezzamento della stessa, in tempo utile, essendo i lavori, come emerge dal verbale del 29 e 30 ottobre 2024, apertisi appunto l’indomani.

Ragion per cui, in concreto, non v’è stata lesione di sorta dell’interesse della stazione appaltante a disporre della campionatura per tempo utile ad effettuare i propri lavori e valutazioni.

Orbene, poiché “La campionatura non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell’offerta tecnica documentale, essendo destinata a comprovare, con la produzione di capi o prodotti dimostrativi detti, appunto, campioni, la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti” (così Cons. St., sez. III, 9 marzo 2022, n. 1699, che richiama id. 15 marzo 2021, n. 2243, e 5 maggio 2017, n. 2076), una volta avuta contezza che l’offerta è pervenuta entro il termine di scadenza, mentre la campionatura è giunta solo con leggero ritardo, ma comunque entro il termine di inizio dei lavori della Commissione, quest’ultima ha potuto prendere cognizione (ovverosia era comunque in grado di farlo) di tutti gli elementi e i fattori, atti a poter saggiare la bontà o meno dell’offerta pervenuta e quindi a procedere all’attribuzione dei punteggi.

Una tal avviso è coerente con i richiamati dal ricorrente postulati, che affermano la necessità della adozione di atti e di provvedimenti amministrativi informati ai principi di buona fede e collaborazione (art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990) e al c.d. principio del risultato (art 1 d.lgs. n. 36 del 2023); ovverosia la marginale violazione di una norma procedurale non ha comunque leso in concreto, né poteva farlo, alcuna prerogativa valutativa della stazione appaltante, per cui la società ricorrente non andava esclusa dalla procedura di gara.


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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)