Giurisprudenza e Prassi

RINVIO IMPRECISO AI CAM: ESCLUSA L’ETEROINTEGRAZIONE AUTOMATICA DEL BANDO (57)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2026

In materia di appalti pubblici, l’eterointegrazione del bando di gara con i Criteri Ambientali Minimi (CAM) ex art. 57, comma 2, D.Lgs. 36/2023 non può operare in via automatica per sanzionare con l'esclusione carenze documentali non previste espressamente dalla lex specialis, specialmente laddove quest'ultima contenga rinvii normativi errati o inesistenti. L'esigenza di trasparenza dell'azione amministrativa e la stabilità del rapporto negoziale impongono che i criteri ambientali e gli standard di qualità attesi siano chiaramente indicati nella documentazione di gara, non potendo l’inclusione dei CAM essere considerata un mero adempimento formale sanabile "ab externo".

"La più recente giurisprudenza di secondo grado, che il Collegio recepisce e fa propria, nel ribadire la valenza cogente, ex art. 57 comma 2 D.lgs. 36/2023, e non meramente programmatica dei CAM, ha in argomento chiarito che “il bando di gara, non solo deve contenere con precisione il richiamo ai criteri ambientali minimi, ma questi devono poi essere trasfusi nelle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale, non essendo ammissibile, in tali casi, l’etero integrazione del bando. [...] La previsione dei CAM va, quindi, inevitabilmente rinvenuta nella lex specialis rappresentando gli stessi elementi essenziali dell’offerta o elementi per l’attribuzione di un punteggio premiale; ne consegue che, nel redigere la lex specialis, devono essere chiaramente indicati i criteri ambientali minimi e gli standard di qualità attesi, in quanto l’inclusione dei CAM nella documentazione di gara non può essere considerata un mero adempimento di tipo formale, ma costituisce un elemento fondamentale che influenza direttamente la successiva esecuzione del contratto” (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1877).

Anche la dottrina ha condivisibilmente osservato che, nel caso di omesso o difettoso richiamo dei CAM, alla possibilità d’integrazione ab externo della legge di gara ostano prioritarie esigenze di trasparenza dell’azione amministrativa e, quindi, di stabilità del rapporto negoziale tra la pubblica amministrazione e l’impresa aggiudicataria, oltre che di tutela del legittimo affidamento dei concorrenti nell’esercizio del potere. Il rimedio avverso la violazione dell’obbligo di coerente declinazione nel bando dei criteri ambientali minimi è, dunque, soltanto quello dell’impugnazione della lex specialis: immediata, ove l’omissione o imprecisione siano tali da impedire la stessa formulazione di un’offerta consapevole -così da dare forma a una clausola escludente-; diversamente, contestuale alla domanda di annullamento dell’aggiudicazione: secondo la tecnica della doppia impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 9 marzo 2026 n. 1877 cit.)."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CRITERI AMBIENTALI MINIMI: Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite con decreto del Ministero dell’ambiente, che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara per contribuire agli obiettivi ambientali del Piano d'azione per la sostenibi...
CRITERI AMBIENTALI MINIMI: Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite con decreto del Ministero dell’ambiente, che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara per contribuire agli obiettivi ambientali del Piano d'azione per la sostenibi...
CRITERI AMBIENTALI MINIMI: Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali definite con decreto del Ministero dell’ambiente, che le stazioni appaltanti devono inserire nella documentazione di gara per contribuire agli obiettivi ambientali del Piano d'azione per la sostenibi...