PRINCIPIO DI EQUIVALENZA - CONSENTE DI AMMETTERE SOLUZIONI ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE DALLA S.A. (68.7)
Il principio dell’equivalenza, di cui all’art. 68 co.7 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza prevalente, “…permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica, in quanto la possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza, che vedono quale corollario il favor partecipationis alle pubbliche gare, mediante un legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’amministrazione alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di equivalenza è, dunque, finalizzato ad evitare una irragionevole limitazione del confronto competitivo fra gli operatori economici, precludendo l’ammissibilità di offerte aventi oggetto sostanzialmente corrispondente a quello richiesto e tuttavia formalmente privo della specifica prescritta (Cons. St. III^, 30.08.2022, n. 7558).
Nel caso di specie il disciplinare di gara, per l'affidamento del servizio di gestione integrata multimediale delle attività relative al funzionamento del Consiglio Comunale per quattro anni, ammette la presentazione di proposte tecniche migliorative sulle 5 caratteristiche dell’impianto, comunque finalizzate a garantire la segretezza del voto.
E la commissione, nel corso del verbale del 2 maggio 2023 e nell’espressione di un potere di discrezionalità tecnica, ha espressamente motivato le ragioni che consentivano di ritenere funzionale agli scopi prefissati e coerente con le specifiche tecniche quanto proposto dalla società controinteressata, affermando che “la tecnologia impiegata nel sistema proposto dalla D. srl ha permesso di considerare lo stesso come equivalente, per quanto concerne la riservatezza, a quello a tasca (con alloggiamento dei tasti in posizione riservata) e, in ultima analisi, di ritenere l’offerta sostanzialmente corrispondente a quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto».
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