LEGITTIMO IL RIFIUTO DELL'AGGIUDICATARIO ALLA CONSEGNA D'URGENZA A CAUSA DEL RINCARO MATERIALI CHE RENDE ECCESSIVAMENTE ONEROSA LA PRESTAZIONE
In tema di appalti pubblici, la decadenza dall'aggiudicazione non può essere legittimamente pronunciata se il rifiuto dell'impresa di avviare l'esecuzione anticipata è giustificato da un'alterazione del sinallagma contrattuale derivante dal rincaro dei materiali, tale da rendere l'appalto antieconomico. Tale condotta dell'operatore non integra gli estremi del grave illecito professionale né della responsabilità precontrattuale. "il rifiuto dell’Impresa di prendere in consegna i lavori in via d’urgenza (salve le riserve di legge) e procedere alla stipula del contratto di appalto fosse pienamente legittimo in presenza delle medesime circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea [...] tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto che, oggi, consentirebbero il ripristino dell’equilibrio contrattuale".
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