I COSTI POSSONO ESSERE DISTRIBUTI DALL'OPERATORE LIBERMENTE PURCHE' L'OFFERTA NON SUPERI LA BASE D'ASTA (41.14 - 108.9)
In tema di appalti di servizi, è legittima l'offerta economica che presenti una percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara (comprensivo della manodopera), pur manifestando un rialzo interno su specifiche voci di costo rispetto alle stime della stazione appaltante, a condizione che l'importo totale offerto resti inferiore al valore complessivo a base d'asta.
"Deve ritenersi conforme alla disciplina codicistica e alle previsioni della lex specialis di gara l'offerta economica che rechi una percentuale unica di ribasso sull'importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, anche quando, nella ripartizione interna dei costi del servizio, l'importo delle voci diverse dalla manodopera risulti superiore a quello stimato dalla Stazione appaltante". Tale approccio valorizza "l'efficienza organizzativa dell'operatore economico quale elemento giustificativo del ribasso complessivo" (cfr. Delibera ANAC n. 508/2023; Cons. Stato, Sez. V, n. 5712/2025).
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

