Giurisprudenza e Prassi

BASE D’ASTA SOVRASTIMATA E RIBASSO ECCESSIVO - LEGITTIMITA’ OFFERTA (108)

TAR PIEMONTE TO SENTENZA 2025

La stazione appaltante, nella manifestata consapevolezza che la concreta remunerazione del servizio dipenderà dal numero di chiamate effettivamente trattate e dal relativo esito, abbia considerato prudenzialmente tutte le chiamate in precedenza volte alla prenotazione di un servizio come valorizzabili in misura piena nella duplice alternativa del positivo esito della richiesta ovvero dell’iscrizione del richiedente nella pertinente lista d’attesa, senza che tale valutazione, per consolidata ricostruzione della giurisprudenza espressione di ampia discrezionalità, possa ritenersi per ciò solo arbitraria ovvero affetta da vizi macroscopici. La base d’asta in questione, infatti, può al più ritenersi in parte sovrastimata ove si ritenga troppo ottimistico il descritto approccio cautelativo, non essendo inverosimile che una quota delle richieste non trovi comunque soddisfazione, tuttavia tali fisiologiche defezioni non possono comunque supportare la tesi ricorsuale imperniata su un tanto categorico quanto indimostrato rifiuto di adesione alle liste d’attesa da parte dell’utenza. L’importanza della sovrastima in questione, tuttavia, può ritenersi ridimensionata dalla circostanza che le liste in questione consentono di registrare un numero di utenti superiore alle prestazioni effettivamente disponibili, andando per tale via ad aumentare – e non a diminuire come pretende il Consorzio deducente – la platea di operazioni potenzialmente soggette a remunerazione secondo la più consistente tariffa ID1.

Una base d’asta che possa risultare parzialmente sovrastimata ma non radicalmente sproporzionata per condivisa ricostruzione non sarebbe comunque di per sé impugnabile, mancando un interesse a supporto delle ipotetiche contestazioni, che sarebbero in parte qua inammissibili. Vale infatti l’orientamento maturato sotto la vigenza del precedente codice dei contatti pubblici, in base al quale se un concorrente ritiene la base d’asta eccessivamente alta, può offrire un ribasso più consistente, presentando così un’offerta assai competitiva dal punto di vista economico, e poi, se il ribasso risulterà tanto eccessivo da determinare un’anomalia dell’offerta, formulerà le sue osservazioni critiche sulla base d’asta nel subprocedimento di valutazione di tale anomalia, ed eventualmente le farà poi valere nel giudizio d’impugnazione avverso la sua ipotetica esclusione (T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 29.12.2023, n. 960, con pertinenti richiami giurisprudenziali).


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