REVOCA DEL BANDO DI GARA: PUO' AVVENIRE ANCHE PER UNA NUOVA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO ORIGINARIO
Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, una gara ben può essere revocata non solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, ma anche per nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, come evidentemente accaduto nel caso di specie.
Per pacifica giurisprudenza, infatti, la revoca del bando di gara richiede la sussistenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna la prosecuzione delle operazioni di gara, secondo una valutazione di opportunità ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21 quinquies della L. 241/1990, nessuna esclusa, e rientrante nel potere ampiamente discrezionale dell'amministrazione procedente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 17 febbraio 2021, n. 1455).
Tanto chiarito, la ragione fondante della revoca, nel caso di specie, risiede nella ritenuta non necessità dell’attivazione del servizio estivo e, dunque, in una rivalutazione dell’interesse pubblico originario.
Come correttamente ricordato dalla Difesa dell’Azienda sanitaria, l’esercizio del potere di revoca “esige solo una valutazione di opportunità, seppur ancorata alle condizioni legittimanti dettagliate all'art. 21-quinquies, sicché il valido esercizio dello stesso resta, comunque, rimesso a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente sindacabile nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o illogicità (cfr. tra le molte, Cons. Stato, III, 6 maggio 2014, n. 2311)”: TAR Campania – Napoli, Sez. I, 1.12.2021, n. 771.
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