Giurisprudenza e Prassi

BANDO DI GARA - ONERE DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE IN CASO DI REQUISITI ESCLUDENTI (71)

TAR SARDEGNA CA SENTENZA 2023

Secondo il noto e consolidato principio statuito dall’Adunanza plenaria, infatti, “Il bando di gara o di concorso o la lettera d’invito, normalmente impugnabili con l’atto applicativo conclusivo del procedimento concorsuale, devono tuttavia considerarsi immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione.

In tale ipotesi, infatti, dette clausole, precludendo esse stesse la partecipazione dell’interessato alla procedura concorsuale, appaiono idonee a generare una lesione immediata, diretta ed attuale nella situazione soggettiva dell’interessato ed a suscitare, di conseguenza, un interesse immediato all’impugnazione, dal momento che questo sorge al momento della lesione” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 29 gennaio 2003, n. 1 e, in termini, più di recente, anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 aprile 2018, n. 4).

Sulla scorta delle anzidette acquisizioni giurisprudenziali, la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nel senso che “nelle gare pubbliche è onere dell’interessato procedere all’immediata impugnazione delle clausole del bando o della lettera di invito che prescrivano il possesso di requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara la cui carenza determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta” (Consiglio di Stato, Sezione V, 12 aprile 2019, n. 2387).

Nel caso di specie la valenza escludente della clausola del disciplinare di gara in questione è inequivocabile, onde essa doveva essere ineludibilmente impugnata in via immediata e diretta.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati