L'AVVISO BONARIO NON COSTITUISCE VIOLAZIONE FISCALE GRAVE PER L'ESCLUSIONE DALLA GARA (95.2)
L'avviso bonario, costituendo una mera comunicazione di irregolarità prodromica e non un atto impositivo o una cartella di pagamento, non integra la fattispecie di grave violazione fiscale non definitivamente accertata prevista dal Codice dei Contratti Pubblici. Di conseguenza, è illegittima l'esclusione del concorrente basata esclusivamente su tale tipologia di pendenza tributaria, così come è illegittima la certificazione dell'Agenzia delle Entrate che qualifichi tale atto come violazione rilevante ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
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