Giurisprudenza e Prassi

OMESSA PRESENTAZIONE IN GARA DOCUMENTAZIONE AVVALIMENTO - INTEGRAZIONE POSTUMA - NON AMMESSA (89)

TAR SICILIA CT SENTENZA 2022

In base all’articolo 89 del d. lgs. 50/2016 è alla domanda di partecipazione che avrebbe dovuto essere allegato l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale le imprese ausiliarie si sarebbero obbligate nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oltre che la dichiarazione attestante il possesso, da parte delle medesime ausiliarie, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e contenente l’obbligo “verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente”.

Nel caso di specie risulta, invece, ex actis, che tali dichiarazioni non siano state allegate alla domanda di partecipazione, tanto che il ricorrente si appella, a giustificazione di tale carenza documentale, alla mancata previsione di tali obblighi nel disciplinare di gara e alla mancata indicazione della necessità di tale allegazione nella domanda di partecipazione.

E’ evidente, tuttavia, che tali circostanze non possono scusare la tardiva allegazione della documentazione, da ritenersi, pertanto, inidonea a porre rimedio alle carenze originarie della domanda di partecipazione alla gara nella quale la ricorrente aveva, invece, infondatamente autocertificato il possesso dei medesimi requisiti tecnici e professionali.

Ed in effetti, al di là di quanto espressamente previsto negli atti di gara, non può ignorarsi che le citate previsioni di legge sono inequivoche nel richiedere che l’avvalimento – istituto di carattere generale che, dunque, non deve essere necessariamente richiamato nel singolo bando di gara – sia reso formalmente noto già in fase di presentazione della domanda e dell’offerta.

Non può dunque ritenersi sufficiente, come invece pretenderebbe la società ricorrente, che le dichiarazioni ed i contratti di avvalimento siano resi noti dal partecipante alla gara dopo l’aggiudicazione della stessa, in fase di riscontro ai chiarimenti richiesti a seguito delle verifiche compiute dalla stazione appaltante.

Una tale prassi, oltre a prestarsi ad inaccettabili comportamenti opportunistici di modifica postuma delle dichiarazioni di gara, si pone in contrasto, come ben evidenziato dalla controinteressata, con i basilari principi di trasparenza e correttezza, posti a presidio della possibilità per l’Amministrazione aggiudicatrice di valutare compiutamente, nel rispetto della par condicio, l’offerta presentata da ciascuna delle imprese concorrenti.



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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
AVVALIMENTO: E' l'istituto giuridico, di cui all'art. 89 del Codice (50/2016), che consente all'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, fi...
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