LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE DELL'AUSILIARIA PRIVA DEI REQUISITI SENZA LIMITI ALLA PARTECIPAZIONE (89.3)
In tema di avvalimento, la sostituzione dell'impresa ausiliaria carente di requisiti o soggetta a cause di esclusione, imposta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, risponde alla ratio di favorire la massima partecipazione e non incontra limiti dimensionali o qualitativi. Tale sostituzione determina il difetto di interesse del ricorrente a contestare la validità del contratto originario. Inoltre, il contratto di avvalimento non è nullo per indeterminatezza se l'assetto negoziale consente l'individuazione delle funzioni che l'ausiliaria svolgerà, senza necessità di una rigida quantificazione dei mezzi d'opera.
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