Giurisprudenza e Prassi

FATTURATO SPECIFICO PREGRESSO - AVVALIMENTO CD. OPERATIVO (89.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Ed, invero, l’art.89, comma 1 del Codice dei contratti, per quanto qui di più diretto interesse, prevede che “Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste”.

Ad una piana lettura del divisato dato normativo è di tutta evidenza come il meccanismo sostitutivo rivendicato dall’appellante abbia una portata circoscritta a determinati e ben individuati requisiti (“…si avvalga di altri soggetti per sopperire alla mancanza di titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f) o di esperienze professionali pertinenti”) e la valenza eccezionale della disposizione suindicata preclude l’estensione del suo ambito operativo a fattispecie diverse da quelle ivi espressamente contemplate. Ed, invero, le prestazioni relative all’appalto qui in rilievo non rivelano caratteri infungibili e, dunque, non richiedono la spendita di alcun “titolo di studio” e/o di alcuna “esperienza professionale pertinente”, ovvero di capacità non agevolmente trasferibili con la messa a disposizione che discende dall’avvalimento qui in rilievo.

Priva di pregio, poi, si rivela la qui ribadita doglianza circa la dedotta violazione dell’articolo 80 comma 5 lettera f bis ed incentrata sulla mancata esclusione di Santex, per violazione dell’obbligo dichiarativo in merito a circostanze rilevanti ai fini della valutazione di affidabilità, afferenti, nello specifico, all’omessa indicazione di una risoluzione contrattuale da parte di Soresa spa in altro contratto di pubbliche forniture.

Sul punto, e come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, si rivela dirimente la circostanza che la comunicazione di avvio finalizzata all’ablazione del rapporto contrattuale sia stata inoltrata da Soresa spa a Santex il 26/11/2018. La risoluzione parziale della convenzione è, poi, intervenuta il 4/2/19, in un torno di tempo ampiamente successivo alla scadenza del termine, fissata al 9/3/17, per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara in esame indetta dalla Regione Calabria.

Tanto esclude, in radice, la prospettata fattispecie di dichiarazioni non veritiere su cui risulta costruita la censura in argomento non essendo, peraltro, nemmeno evincibile dalla disciplina di gara un obbligo chiaro e cogente di aggiornamento nel prosieguo della procedura delle dichiarazioni rese.

Né, peraltro, è, comunque, comprovata l’acquisita conoscenza della detta risoluzione, da parte della stazione appaltante, non essendo stata dimostrata l’annotazione del relativo evento nei casellari ANAC di talchè le determinazioni conclusive assunte dalla stazione appaltante non potevano ritenersi illegittime.



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CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...